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Il contratto di leasing (dal verbo to lease che, nella lingua inglese, significa prendere o dare in locazione) non essendo disciplinato dal codice civile o da una normativa specifica, rientra tra i c.d. "contratti atipici" e, pertanto, ad esso possono  essere applicate soltanto le norme generali previste in materia contrattuale.

Ciò nonostante, possiamo definire  il leasing, come quel contratto mediante il quale una parte "locatore o concedente" concede all'altra "locatario o utilizzatore" il godimento di un bene mobile o immobile, strumentale all’esercizio della professione o all'attività imprenditoriale esercitata, preventivamente individuato, verso il corrispettivo di un canone periodico, con la possibilità di esercitare l'opzione di riscatto al termine del periodo contrattuale ad un prezzo predeterminato. Se il bene oggetto del leasing non è nella disponibilità del locatore, il locatario provvede a trovare il bene desiderato presso il venditore; l'accordo si conclude con l'acquisto del bene da parte della società di leasing che lo pone a disposizione del locatario.

Le diverse forme di leasing.

Nell'ambito delle operazioni di leasing è possibile distinguere tra:

  • leasing operativo: in cui la società di leasing produce e concede direttamente in locazione il bene al locatario. Il rapporto è bilaterale in quanto il concedente costruisce o produce il bene nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e lo concede in locazione all'utilizzatore. 
  • leasing finanziario: in cui la società di leasing provvede ad acquistare il bene dal produttore o venditore, preventivamente indicato dal locatario o conduttore,  e, provvede, successivamente, a concederlo in locazione;
  • lease-back: è un contratto in base al quale un soggetto vende un proprio bene (mobile o immobile) alla società di leasing che contestualmente lo concede in locazione all'alienante, dietro pagamento di un canone periodico, con la possibilità di riacquistarlo alla scadenza del periodo contrattuale ad un determinato prezzo.

I vantaggi del leasing.

L’operazione di leasing presenta sia i vantaggi del finanziamento che quelli del noleggio, in quanto consente di poter disporre di beni senza bisogno di immobilizzare la somma di denaro necessaria per acquistarli:

a) Rispetto alle forme di finanziamento "tradizionali"(es. mutuo bancario), il leasing:

  • presenta tempi di istruttoria rapidi;
  • consente di finanziare il costo del bene anche per intero;
  • non intacca i ratios di bilancio dell’utilizzatore;
  • è un servizio estremamente flessibile che può essere "tagliato" sulle diverse esigenze del cliente (molteplici combinazioni sono possibili tra: durata del contratto, periodicità ed importo dei canoni, valore di riscatto del bene, prestazione di servizi aggiuntivi sul bene quali: assistenza, assicurazione, manutenzione ecc.).

b) Rispetto al noleggio del bene:

  • nel leasing è l’utilizzatore a scegliere il bene ed il fornitore dello stesso e, se del caso, a farsi costruire il bene "su misura";
  • il leasing consente di poter usufruire di eventuali sconti sul prezzo del bene in quanto il fornitore viene pagato senza dilazioni dalla società finanziaria;
  • il leasing consente, al termine ed alle condizioni stabilite nel contratto, di acquisire la proprietà del bene.

c) il leasing presenta, rispetto all’acquisto diretto del bene, i seguenti vantaggi fiscali:

  • permette il frazionamento dell’IVA nei canoni periodici;
  • può consentire un ammortamento accelerato rispetto alle tabelle di ammortamento ordinario, attraverso la detraibilità dei canoni periodici nell’arco della durata del contratto.

I beni che possono essere concessi in leasing
 

Considerato che:

  • in linea di principio qualunque tipo di bene può essere finanziato in leasing purché il suo utilizzo sia "strumentale" all’attività dell’utilizzatore;
  • la fungibilità del bene influenza il rischio associato all’operazione e il conseguente costo;
  • la natura del bene può influenzare in alcuni casi la durata del contratto di leasing, in funzione delle norme fiscali per la deducibilità dei canoni di leasing sui diversi beni.

Si possono distinguere diverse classi di beni:

  • immobili (es. capannoni, laboratori, stabilimenti, uffici, negozi ecc.), che a loro volta si distinguono in:

      - immobili costruiti (già edificati)

      - immobili da costruire

  • mobili, che a loro volta si distinguono in:

-  mezzi di trasporto: autovetture, veicoli industriali e commerciali, aeromobili, natanti e materiale ferroviario;

- altri beni strumentali all’esercizio dell'attività di impresa (macchine per ufficio, macchine utensili, macchinari per l’edilizia, macchine per stampa e arti grafiche, ecc.)

Le diverse fasi di un’operazione di leasing

1. L'istruttoria.

La possibilità dell’utilizzatore di stipulare o meno un determinato contratto di leasing è vincolata alla decisione della società di leasing, che di fatto deve anticipare una somma di denaro, in cambio di un rientro del capitale diluito nel tempo.

La decisone della società di leasing passa attraverso una fase "istruttoria" volta a valutare l’affidabilità del cliente e la fungibilità del bene. La fase istruttoria non prevede particolari iter burocratici. Nei casi normali sono necessari:

  • la richiesta formalizzata (richiesta di leasing)
  • il certificato di vigenza
  • il codice fiscale/partita IVA
  • bilanci e/o dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi esercizi.

Se l’istruttoria dà esito positivo, in breve tempo il contratto di leasing può essere sottoscritto e l’operazione perfezionata, con la consegna del bene.

La società di leasing potrà richiedere, in alcuni casi, delle garanzie personali (fidejussioni) e reali (pegni). In relazione al tipo di bene possono ovviamente variare le modalità del perfezionamento, con richiesta di documenti aggiuntivi (es. nel caso degli autoveicoli o di immobili) o di particolari adempimenti (ad esempio polizza assicurativa con vincolo a favore della società di leasing).

2. Il perfezionamento del contratto.

L’utilizzatore sceglie il fornitore del bene oggetto del contratto di leasing e si assume la responsabilità di questa scelta. La società di leasing infatti, proprio in quanto estranea a questo aspetto, non assume responsabilità per eventuali inadempienze del fornitore in merito agli aspetti tecnici o temporali della fornitura (ritardate o errate consegne, mancate installazioni ecc.).

Per eseguire il contratto di leasing l’intermediario finanziario si impegna ad acquistare uno o più beni da uno o più fornitori. Per fare questo emette un ordine al fornitore dove vengono descritti:

  • il bene e le sue caratteristiche, così come concordate fra il cliente e il fornitore dello stesso;
  • le modalità e i tempi di consegna;
  • le modalità e i tempi di pagamento.

L’emissione di questo ordine è normalmente autorizzata dal cliente contestualmente alla firma del contratto di leasing. L’ordine viene a sua volta accettato (firmandolo) dal fornitore (si tratta talvolta di un passaggio molto importante perché se è vero che esistono ordini molto semplici, come quelli che riguardano le autovetture, esistono anche ordini molto complessi, che possono essere dei veri e propri capitolati di appalto, in quanto il bene potrebbe anche essere ancora da costruire secondo specifiche del cliente).

La fornitura viene eseguita con la consegna e – se prevista – l’installazione ed il collaudo del bene. L’ultimo passaggio consiste nell’accettazione del bene da parte del cliente che dichiara, firmando un modulo cosiddetto "di accettazione" o "di consegna", che il bene consegnatogli è quello da lui richiesto. La società di leasing, nel momento in cui riceve questo modulo, acquisisce la proprietà del bene, e il leasing ha avvio (decorrenza). Da quel momento si avvia anche il processo di incasso e pagamento dei canoni.

3. La vita di un contratto di leasing

Quando i beni sono consegnati, l’utilizzatore ha la sola incombenza di versare, alle scadenze stabilite, l’importo del canone di leasing.

Nel corso di un contratto di leasing possono verificarsi "incidenti di percorso" legati o meno alla volontà dell’utilizzatore:

  • se l’utilizzatore non paga i canoni alle scadenze pattuite la società di leasing ha il diritto di risolvere il contratto;
  • nel caso di eventi, indipendenti dalla volontà dell’utilizzatore, che provocano la perdita o il deterioramento del bene (per furto, sinistro, ecc.) la società di leasing si farà carico di esperire, caso per caso, tutte le incombenze assicurative con il fine di minimizzare, per quanto possibile, il danno per l’utilizzatore e consentire un pronto ripristino del bene, che spesso è di vitale importanza per la sua attività produttiva.
  • il fallimento dell'utilizzatore o del concedente.

4. Il riscatto del bene

Allo scadere del contratto, se l’utilizzatore esercita l’opzione di riscatto, acquista per la cifra pattuita in contratto la proprietà del bene.