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Il contratto di leasing (dal verbo to lease che, nella lingua inglese, significa prendere o dare in locazione) non essendo disciplinato dal codice civile o da una normativa specifica, rientra tra i c.d. "contratti atipici" e, pertanto, ad esso possono essere applicate soltanto le norme generali previste in materia contrattuale.
Ciò nonostante, possiamo definire il leasing, come
quel contratto mediante il quale una parte "locatore o concedente" concede
all'altra "locatario o utilizzatore" il godimento di un bene mobile o
immobile,
strumentale
all’esercizio della professione o all'attività imprenditoriale esercitata,
preventivamente individuato, verso il corrispettivo di un canone
periodico, con la possibilità di esercitare l'opzione di riscatto al
termine del periodo contrattuale ad un prezzo predeterminato. Le diverse forme di leasing. Nell'ambito delle operazioni di leasing è possibile distinguere tra:
I vantaggi del leasing. L’operazione
di leasing presenta sia i vantaggi del finanziamento che quelli del
noleggio, in quanto consente di poter disporre di beni senza bisogno di
immobilizzare la somma di denaro necessaria per acquistarli:
b)
Rispetto al noleggio del bene:
c)
il leasing presenta, rispetto all’acquisto diretto del bene, i
seguenti vantaggi fiscali:
I
beni che possono essere concessi in leasing Considerato che:
Si
possono distinguere diverse classi di beni:
- immobili costruiti (già edificati)
- immobili da costruire
- mezzi di trasporto: autovetture, veicoli industriali e commerciali, aeromobili, natanti e materiale ferroviario; - altri beni strumentali
all’esercizio dell'attività di impresa (macchine per ufficio, macchine
utensili, macchinari per l’edilizia, macchine per stampa e arti
grafiche, ecc.)
Le diverse fasi di un’operazione di leasing 1. L'istruttoria.
La possibilità dell’utilizzatore di stipulare o meno un determinato contratto
di leasing è vincolata alla decisione della società di leasing, che di
fatto deve anticipare una somma di denaro, in cambio di un rientro del
capitale diluito nel tempo.
La
decisone della società di leasing passa attraverso una fase
"istruttoria" volta a valutare l’affidabilità del cliente e
la fungibilità del bene. La fase istruttoria non prevede particolari iter
burocratici. Nei casi normali sono necessari:
Se
l’istruttoria dà esito positivo, in breve tempo il contratto di leasing
può essere sottoscritto e l’operazione perfezionata, con la consegna
del bene.
La
società di leasing potrà richiedere, in alcuni casi, delle garanzie
personali (fidejussioni) e reali (pegni). In relazione al tipo di bene
possono ovviamente variare le modalità del perfezionamento, con richiesta
di documenti aggiuntivi (es. nel caso degli autoveicoli o di immobili) o
di particolari adempimenti (ad esempio polizza assicurativa con vincolo a
favore della società di leasing).
2
L’utilizzatore
sceglie il fornitore del bene oggetto del contratto di leasing e si assume
la responsabilità di questa scelta. La società di leasing infatti,
proprio in quanto estranea a questo aspetto, non assume responsabilità
per eventuali inadempienze del fornitore in merito agli aspetti tecnici o
temporali della fornitura (ritardate o errate consegne, mancate
installazioni ecc.).
Per
eseguire il contratto di leasing l’intermediario finanziario si impegna
ad acquistare uno o più beni da uno o più fornitori. Per fare questo
emette un ordine al fornitore dove vengono descritti:
L’emissione
di questo ordine è normalmente autorizzata dal cliente contestualmente
alla firma del contratto di leasing. L’ordine viene a sua volta
accettato (firmandolo) dal fornitore (si tratta talvolta di un passaggio
molto importante perché se è vero che esistono ordini molto semplici,
come quelli che riguardano le autovetture, esistono anche ordini molto
complessi, che possono essere dei veri e propri capitolati di appalto, in
quanto il bene potrebbe anche essere ancora da costruire secondo
specifiche del cliente).
3.
La vita di un contratto di leasing
4.
Il riscatto del bene
Allo
scadere del contratto, se l’utilizzatore esercita l’opzione di
riscatto, acquista per la cifra pattuita in contratto la proprietà del
bene.
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