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Introduzione. Il mutuo e' il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità. Abitualmente, si
chiede un mutuo per acquistare,
costruire o ristrutturare
un immobile. I finanziamenti sono concessi da Istituti di Credito e da Società Finanziarie. Possono essere erogati con quote fisse di rimborso (rate), comprendenti
ammortamenti progressivi del capitale e interessi predeterminati (tasso
fisso), oppure con quote di ammortamento e interessi variabili (tasso
variabile). La durata del mutuo può arrivare anche a 40 anni. Normalmente, il mutuo copre fino all'80% del valore dell'immobile; alcune banche finanziano fino al 100% di tale valore, generalmente a condizioni più onerose o con richiesta di garanzie aggiuntive. Il mutuante, al fine di tutelarsi da eventuali inadempienze del mutuatario, generalmente, chiede il rilascio di garanzie reali (pegno e ipoteca) ed eventualmente garanzie personali (fideussioni) . Il tasso di interesse applicato al finanziamento determina la tipologia dei contratti di mutuo:
Ne consegue che ogni banca, gestendo nella maniera più opportuna il tasso, la durata, il tipo di garanzia e gli altri elementi contrattuali può creare vari tipi di prodotti che possono soddisfare in modo ampio le richieste del mercato.
L’interesse. L'interesse è
il prezzo dell'uso del capitale chiesto in prestito alle banche. Misura di
tale prezzo è il tasso o saggio di interesse (es. 5%), sulla base del
quale vengono calcolati gli interessi sul capitale in un'unità di
tempo (mese, trimestre, semestre, anno).
L’ammortamento. Il piano di ammortamento è la modalità con cui il mutuo è rimborsato. Vi sono diverse tipologie di ammortamento di mutuo. Il più comune è il piano di "ammortamento alla francese": Ogni rata prevede una quota capitale e una quota interessi. Le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi, perciò inizialmente la rata è composta prevalentemente da interessi, mentre più si avvicina la scadenza, più aumenta al quota capitale rimborsata. Altre possibili formule sono rappresentate dai piani a rate crescenti (le rate di rimborso non sono fisse ma aumentano di importo ad ogni rata), ad ammortamento libero (le rate sono composte esclusivamente della quota di interessi e il capitale può essere rimborsato liberamente entro scadenze predeterminate), o a rata fissa e durata variabile (la rata rimane costante mentre le variazioni del tasso determinano l'accorciamento o l'allungamento del piano di rimborso).
La
rata. La rata
rappresenta una delle parti in cui viene divisa la quantità di interessi
e di capitale dovuti, in ragione di intervalli determinati e per lo più
uguali nel tempo: rate mensili, trimestrali, semestrali. Il puntuale
pagamento della rata è un momento importante nella vita del mutuo, perché
il ritardato o il mancato pagamento fa scattare l'applicazione degli
"interessi di mora". Non solo: la banca può invocare come causa
di risoluzione del contratto, il ritardato pagamento, quando questo si sia
verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Il parametro di riferimento. Il tasso di interesse è agganciato
ad un parametro monetario Lo spread. Al parametro di riferimento, che rappresenta il costo per la banca sostiene per approvvigionarsi del denaro da concedere in prestito, il mutuante aggiunge una maggiorazione percentuale (es. + 0.50%) come ritorno economico per l'operazione di finanziamento. Esempio di un ipotetico tasso variabile: euribor 3 mesi + 0.50%.
La garanzia reale. Per ottenere il mutuo è necessario rilasciare un'efficace garanzia: l'ipoteca o il pegno L'iscrizione dell'ipoteca avviene per atto pubblico davanti al notaio e attribuisce alla banca finanziatrice la possibilità in caso di insolvenza di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene stesso. Oggetto dell'ipoteca possono essere soltanto i beni immobili; essa attribuisce al creditore un diritto di prelazione che gli assicura la possibilità di soddisfarsi sul ricavato della vendita, anche se la proprietà dell'immobile passa ad altri. Il proprietario conserva il suo diritto di proprietà e il godimento del bene ma, naturalmente, non può disporre del bene come se fosse libero. Il pegno si costituisce su beni mobili. Nell'ambito dei mutui, generalmente, oggetto di pegno sono polizze, fondi, azioni, obbligazioni, strumenti finanziari che il mutuatario non intende o non può o non gli conviene smobilizzare. La garanzia personale "la fideussione". La banca nella valutazione delle condizioni necessarie per l'ottenimento del mutuo, valuta soprattutto le capacità reddituali del mutuatario, necessarie a rimborsare periodicamente la rata. In alcuni casi, il reddito può non essere sufficiente, per cui è necessario l'intervento di una terza persona tramite appunto una fideussione, La perizia. In caso di mutuo ipotecario l'immobile oggetto di acquisto, ristrutturazione, costruzione è soggetto, solitamente, a perizia da parte di un perito nominato dalla banca, per determinare il valore dello stesso. Il valore così stimato, rappresenta la base di partenza per determinare l'importo massimo del mutuo. Inoltre per la banca è importante verificare se la realtà corrisponde a ciò che risulta dalla documentazione fornita dal cliente e lo stato di conservazione dell'immobile. L'assicurazione. Sull'immobile il mutuatario dovrà contrarre una polizza incendio a favore della banca, per tutelarsi in caso di evento dannoso che comporti la distruzione dello stesso. Le imposte e le agevolazioni. In caso di acquisto prima casa, l'atto di mutuo è soggetto all'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25%, mentre in caso di acquisto di altro immobile l'imposta è del 2%.
Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi al mutuo
ipotecario sottoscritto per l’acquisto della
prima casa sono considerati oneri detraibili
ai fini della deducibilità fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
La detrazione spetta nella misura del 19% del loro ammontare su un importo
massimo prestabilito di 3.615,20 euro. In caso di acquisto prima casa da privato, l'imposta di registro è del 3% (7% negli altri casi); a questa vanno aggiunte le imposte ipotecarie e catastali che si applicano nella misura fissa di€ 129,11( L. 250.000) (2% ipotecaria, 1% catastale negli altri casi). Se il venditore è un soggetto Iva (ad esempio un'impresa di costruzioni) bisognerà corrispondere l'Iva del 4% (10% se non è acquisto prima casa), più imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di€ 129,11. Per usufruire delle agevolazioni , devono sussistere le seguenti condizioni:
per la prima casa:
Il credito di imposta. I contribuenti che vendono
l'abitazione acquistata con le agevolazioni 1° casa, e
che entro un anno provvedono ad acquistarne un'altra, sempre con il
rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'acquisto 1°
casa, possono beneficiare di un credito d'imposta. Il credito d'imposta
spetta in misura pari all'imposta di registro o all'I.V.A. pagata sul 1°
acquisto e non può eccedere l'ammontare dell'imposta di registro o
dell'I.V.A. dovuta sul nuovo acquisto. La ristrutturazione. Tutti i contribuenti hanno la possibilità di dedurre dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e delle relative parti comuni. Il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di 48.000,00 per anno d’imposta e per unità immobiliare, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Possono usufruire dell’agevolazione tutte le persone soggette all’IRPEF anche se non residenti sul territorio italiano. Possono quindi beneficiarne non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che vantano diritti reali di godimento sui medesimi o che appartengono ad una delle seguenti categorie:
La detrazione si applica in relazione alle spese sostenue per gli interventi da eseguire sulle abitazioni, sia sulle parti comuni dell'edificio e sulle pertinenze:
oltre ai costi vivi per le opere sopra specificate usufruiscono della detrazioni anche le seguenti spese “accessorie”:
Dal 1° gennaio 2002, la detrazione spetta anche a coloro che acquistano unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese edili o da cooperative che provvedano anche alla successiva vendita o assegnazione. La detrazione va calcolata sul valore degli interventi pari, forfettariamente, al 25% del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, con il rispetto del limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro (detrazione massima consentita 17.280,00), riferito a ogni unità immobiliare e a ciascuno degli acquirenti.
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